Liberata la madre del garante
Commento alla sentenza n. 96/2025 Tribunale di Udine.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza del 4 febbraio 2025, ha liberato una Consumatrice che aveva concesso la propria garanzia per meri scopi familiari ed affettivi in favore della società del figlio.
Tale decisione conferma l’ampliamento delle possibilità di liberazione del garante in caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa da Consumatore che si veda azionare un decreto ingiuntivo passato in giudicato, senza che vi sia mai stato alcun vaglio di abusività sulle clausole contenute nel contratto posto alla base della pretesa creditoria.
La novità risiede nella circostanza che non è stata applicata solamente la norma principe utilizzata il più delle volte a sostegno delle difese dei Consumatori ovvero l’art. 1957 c.c. prima parte, secondo la quale la Banca deve agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza dal proprio credito nei confronti del fideiussore.
In questo caso, infatti, il Tribunale di Udine, dopo aver verificato che nessun giudice aveva mai valutato l’abusività delle clausole contenute nella fideiussione posta alla base della pretesa della Banca e dopo averne accertata l’esistenza, ha liberato la garante in base ad altre due disposizioni fondamentali poste a tutela del Consumatore:
- l’art. 1956 c.c. che stabilisce che il fideiussore è liberato se il creditore, pur conoscendo l’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, non richieda la speciale autorizzazione al garante;
- l’art. 1957 c.c. secondo periodo in base al quale il creditore non deve solo agire nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per conservare la garanzia fideiussoria, ma deve anche diligentemente coltivare le proprie istanze nei confronti del debitore principale.
Nel caso di specie, la garante aveva dimostrato, per il tramite dei bilanci della società garantita l’aggravamento delle condizioni patrimoniali della stessa e la circostanza che detta debitrice principale avesse contratto un mutuo a ripianamento (cioè aveva ottenuto la concessione di un finanziamento da utilizzare in gran parte per coprire un mutuo precedente che non era stato pagato).
Ebbene, il Tribunale di Udine ha dichiarato che era onere della Banca in circostanze, come quelle descritte, richiedere la speciale autorizzazione della garante informandola della situazione patrimoniale mutata della debitrice.
Tale valutazione è stata consentita al Tribunale di Udine, in quanto la Consumatrice aveva sollevato l’eccezione di abusività della clausola che prevedeva l’obbligo per il fideiussore di tenersi aggiornato delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, clausola interpretata come una deroga alla normale operatività dell’art. 1956 c.c.
Sollevata l’eccezione di nullità per violazione del Codice del Consumo, il Tribunale, nonostante il passaggio in giudicato del decreto ha potuto entrare nel merito della vicenda.
In altre parole, posta l’abusività della detta clausola che addossava l’onere informativo alla garante, è tornato in vigore l’obbligo ex art. 1956 c.c. per la Banca di raccogliere la speciale autorizzazione, onere al quale l’Istituto di Credito non aveva adempiuto.
Inoltre il Tribunale di Udine ha rilevato che tra il decreto ingiuntivo e le azioni esecutive era intercorso un periodo di tempo eccessivamente lungo a danno della garante che, quindi, era rimasta esposta alle obbligazioni a fronte dell’inerzia dell’Istituto di Credito.
Ha ritenuto quindi che la garante fosse liberata anche ai sensi dell’art. 1957 c.c. secondo periodo stante la mancata diligente continuazione delle istanze contro la debitrice principale promosse dalla Banca.
Anche tale valutazione è stata consentita al Tribunale in forza di una eccezione di abusività, questa volta relativa alla clausola di deroga all’applicazione dell’art. 1957 c.c.
Accertata quindi l’abusività della predetta deroga, è tornato in vigore non solo il termine semestrale entro il quale la Banca doveva agire nei confronti del debitore, ma anche l’onere del creditore di continuare diligentemente le proprie azioni.
Si allargano quindi le maglie della tutela del garante Consumatore.
Avv. Paola Avagliano
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)
Bergamo, 14 marzo 2025