Il futuro del mutuo condizionato
LA GIURISPRUDENZA SI ALLINEA ALLA SUPREMA CORTE IN ATTESA DELLE SEZIONI UNITE.
Commento a Corte d’appello de L’Aquila sentenza n.180 del 2025 (LEGGI la sentenza n.180 del 2025 CDA L’Aquila).
La Corte di appello de L’Aquila con la recentissima sentenza n.180 dell’11 febbraio 2025 ha confermato l’inidoneità del mutuo ipotecario con deposito cauzionale a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (mutuo condizionato).
Il giudizio trae origine dall’opposizione all’esecuzione promossa dalla parte debitrice contro l’azione intrapresa dalla banca (creditrice) sulla base di un contratto di mutuo stipulato nel 2010. Il Giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, rilevando che il mutuo in questione non poteva considerarsi titolo esecutivo e ciò in quanto l’importo erogato non era mai entrato nella reale disponibilità del mutuatario, essendo stato al momento del rogito, seppur quietanzato, immediatamente vincolato in un deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia degli obblighi contrattuali preliminari.
Dunque, ci troviamo davanti alla figura del cd. mutuo condizionato: con tale espressione si fa riferimento ad un mutuo in cui la dazione materiale della somma prestata è subordinata a un evento futuro e incerto (per esempio la costituzione di ipoteca, l’assicurazione sull’immobile, ecc..). Tale incertezza deriva dal fatto che il contratto di mutuo non contiene prove sull’avveramento di questi eventi, perché trattasi di eventi successivi alla stipula.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Appello de L’Aquila, il contratto prevedeva, contestualmente al rogito, l’immediata riconsegna delle somme alla banca mutuante a titolo di deposito cauzionale infruttifero.
Questa particolare figura giuridica comporta, però, il passaggio della proprietà del denaro dal mutuatario alla banca.
Succede quindi che la proprietà delle somme date a mutuo rimanga solo per un istante, si potrebbe dire, in capo al mutuatario, per poi essere immediatamente restituite in proprietà alla banca.
È chiaro quindi che con un costrutto di tal natura non sussista sulla base del solo rogito di mutuo un’obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, ciò perché, ultimo atto certo testimoniato all’interno dell’atto notarile è il passaggio delle somme alla banca.
Affinché sorga l’obbligo di restituzione è infatti necessario che queste somme vengano svicolate a favore del mutuatario, cioè si ritrasferisca la titolarità sulle stesse.
Lo svicolo tuttavia, come naturale, è un atto successivo.
Ciò comporta che il mutuo, per costituire valido titolo esecutivo, e cioè titolo idoneo alla restituzione, debba essere accompagnato dall’atto di svincolo delle somme, che anch’esso deve rivestire la forma della scrittura privata autenticata.
La Corte aquilana, quindi, ha ritenuto – come già hanno fatto altri Corti di Appello e Tribunali – di aderire alla sentenza n.12007/2024 della Suprema Corte che, per la prima volta, ha sollevato importanti questioni interpretative sul mutuo condizionato.
Il Collegio abruzzese ha ribadito che, affinché un contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo, è necessario che l’effettivo svincolo della somma, e quindi la sua reale disponibilità e titolarità giuridica in capo al mutuatario, venga attestato con un ulteriore atto avente la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di specie, infatti l’istituto di credito aveva prodotto esclusivamente una attestazione contabile bancaria dell’avvenuto accredito, priva della forma richiesta dall’art. 474 c.p.c., con la conseguenza che il titolo non poteva legittimare l’azione esecutiva.
La decisione, quindi, si inserisce in un contesto giurisprudenziale che pone particolare attenzione ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ai fini della possibilità di iniziare un’esecuzione in assenza di titolo giudiziale, a tutela del debitore e in aderenza ai dettami del codice di procedura civile.
L’importanza della questione è tale che della stessa si sta già occupando la Cassazione a Sezioni Unite che a breve (la discussione c’è già stata il 18 febbraio u.s) si pronuncerà al fine di fornire -almeno si spera- una risoluzione unitaria della questione anche per chiarire la natura giuridica e gli effetti del mutuo condizionato, fornendo così una guida definitiva per la corretta applicazione della norma.
In attesa di tale essenziale pronuncia, quindi, è essenziale verificare ciascun mutuo posto in esecuzione per valutare se rappresenti o meno un valido titolo esecutivo.
Avv. Eva Gianchecchi
Avv. Nicola Stiaffini
Avv. Gladys Castellano
(riproduzione riservata)
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