Il controllo di abusività sul mutuo è dovuto anche dopo che sia stata disposta la vendita esecutiva del bene a danno del consumatore

Commento alla sentenza del Tribunale di Treviso n.1945/2024

di Avv. Sara Pezzotta, Avv. Nicola Stiaffini, Avv. Gladys Castellano

Il Tribunale di Treviso ha affermato che il Giudice dell’esecuzione ha sempre il potere ed il dovere di verificare la presenza di clausole abusive all’interno di un mutuo quando questo sia utilizzato quale titolo esecutivo (e dunque non solo nel caso di esecuzione fondata su decreto ingiuntivo definitivo) contro un Consumatore.

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.9479/2023, hanno riconosciuto il diritto del Consumatore ad ottenere sempre il cd. controllo di abusività sulle condizioni contrattuali dallo stesso sottoscritte (per esempio in una fideiussione o in un finanziamento) anche qualora le stesse siano poi state ratificate da un decreto ingiuntivo non opposto e magari vecchio di molti anni.

Il Giudice dell’esecuzione pertanto ha il potere e dovere di verificare, anche d’ufficio, la presenza di clausole abusive firmate dal Consumatore, ai sensi della Direttiva n.93/13/CEE e del Codice del Consumo, anche quando quelle clausole abbiano poi generato (perché mai opposte) il pignoramento dell’immobile, dello stipendio o della pensione. Se tale verifica non è mai stata fatta prima, il Giudice ha l’obbligo di consentirla ed avvisare il Consumatore della possibilità di attivare la cd. opposizione consumeristica tardiva al decreto ingiuntivo passato in giudicato (perchè non in precedenza opposto) ai sensi dell’art.650 c.p.c.

Il caso di Treviso allarga -correttamente- tale potere/dovere riconoscendo il potere e dovere del giudice di verificare tali abusività non solo in caso di pignoramenti basati su un decreto ingiuntivo non opposto, ma anche su contratti di mutuo.

In questo senso si erano già espressi il Tribunale di Monza con ordinanza del 10 ottobre 2023 ed il Tribunale di Milano con la sentenza n.1074/2024 che ha affermato anche che la verifica relativa alle clausole abusive spetti, ancor prima, al Giudice dell’opposizione a precetto anche con riferimento a titoli stragiudiziali (il contratto di mutuo) essendo tale Giudice, di fatto, il primo a disporre degli elementi giuridici necessari a esaminare il carattere abusivo di una clausola a tutela del Consumatore.

Pertanto, secondo il condivisibile Tribunale veneto, il Consumatore ha sempre il diritto di opporre l’esecuzione (anche dopo la vendita del bene) quando nessun giudice (né quello dell’opposizione a precetto, se introdotta, né quello dell’esecuzione) abbia mai prima verificato la presenza e l’applicazione di clausole abusive eventualmente contenute nel mutuo azionato esecutivamente nei suoi confronti.

Ovviamente tale diritto di opposizione potrà essere esercitato con l’unico limite dell’avvenuto trasferimento del bene oggetto di vendita. Dopo tale momento sarà comunque possibile per il Consumatore ottenere il risarcimento del danno, secondo la pronuncia in commento proponibile anche nel giudizio ex art.616 c.p.c. prevedendo l’ordinamento tale tutela risarcitoria per danni da azione esecutiva illegittima (art.96 comma 2 c.p.c.) e ritenendo che tale tutela possa esercitarsi anche in sede di opposizione all’esecuzione (cfr. Cass. n.8239/2003).

Il Tribunale di Treviso, dunque, ha adeguato (rafforzandola) la tutela prevista in favore del Consumatore ai principi dell’unione europea, a garanzia dell’effettività della tutela al Consumatore stesso anche qualora il titolo esecutivo azionato sia un contratto di mutuo e non un decreto ingiuntivo non opposto.

Un altro significativo passo verso la piena tutela del Consumatore è quindi stato fatto.

Bergamo, 13 febbraio 2025

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