Il controllo di abusività sul mutuo è dovuto anche dopo che sia stata disposta la vendita esecutiva del bene a danno del consumatore
La Cassazione già dal 2019 aveva messo in guardia (Cass n. 13846/2019) in relazione agli obblighi istruttori del fideiussore conseguenti all’eccezione di nullità antitrust della fideiussione schema ABI.
Oggi però, dopo le pronunce di merito e di legittimità degli ultimi 6 mesi, è del tutto evidente che :
1) la nullità antitrust è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma a patto che siano presenti nel fascicolo tutti gli elementi e i documenti necessari al rilievo (Cass. 1170/2025);
2) l’eccezione antitrust deve essere accompagnata dalla tempestiva produzione, secondo i termini ordinari del processo (quindi massimo fino alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), del provvedimento 55/2005, dello schema ABI e di prova idonea alla persistenza dell’intesa sullo schema di fideiussione contenente le tre clausole censurate dopo il maggio 2005 (momento temporale a cui il provvedimento n.55/2005 di Banca di Italia si riferisce). Il provvedimento 55/2005, quindi, è prova privilegiata solo per le fideiussioni coeve alla relativa istruttoria antitrust (ottobre 2002 – maggio 2005), per il periodo successivo invece occorre tale ulteriore prova.
In poche parole va dimostrato che un significativo numero di istituti di credito ha continuato in ambito nazionale a utilizzare lo schema sanzionato anche post 2005 e nell’anno relativo alla fideiussione in esame.
Si riporta a titolo di esempio quando stabilito da Cassazione 17/01/2025, n. 1170
«l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».
Tale altra e specifica prova è, quindi, necessaria e può (anzi, ormai possiamo dire deve) essere fornita dal fideiussore allegando quanti più modelli possibili di fideiussione conformi allo schema ABI in relazione al periodo in esame. Sul punto, da ultimo il Tribunale di Milano (sentenza n. 306 del 14 gennaio 2025) ha ritenuto che «l‘attore abbia fornito prova sufficiente dell’affermata operatività dell’intesa anticompetitiva accertata da Banca d’Itailia« avendo »prodotto un campione di oltre 40 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus» (ma analoghe conclusioni debbono valere anche le fideiussioni specifiche) «relative al periodo» oggetto di causa.
Ne consegue che allo stato, non è efficace sollevare un’eccezione antitrust sfornita di prova, perché avrebbe pochissime possibilità di essere accolta o comunque di resistere nei tre gradi di giudizio.
Fideiussore avvisato, mezzo salvato. ATTENTI ALLA PROVA.
Gladys Castellano e Nicola Stiaffini
(riproduzione riservata)
4 febbraio 2025