Fideiussione bancaria & cartella esattoriale MCC: nulla la prima, nulla la seconda
Nota all’ordinanza del Tribunale di Bari 1.12.2023., n. 10464/2023 RG
(reperibile nella sezione dei provvedimenti in formato integrale)
In tema di tutela del fideiussore consumatore nei confronti di MCC, il Tribunale di Bari ha sospeso l’efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (stante l’eccezione di nullità della garanzia sollevata solo in corso di causa) confermando poi -in sede di reclamo- che:
- «la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice (…) in ogni stato e grado del processo, purchè i fatti su cui si fonda l’invalidità, anche se non precedentemente allegati, risultino dagli atti di causa»;
- La deroga all’art. 1957 c.c. è clausola vessatoria e, dunque, nulla;
- I rilievi di nullità della garanzia possono essere opposti anche a MCC qualora pretenda un pagamento con cartella esattoriale in forza del contratto contenente clausole nulle.
In tal senso, quindi, si conferma l’evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto il diritto del Consumatore (ossia a colui che contrae il debito non nell’esercizio della propria professione) a una tutela forte esercitabile anche in caso di decreti ingiuntivi passati in giudicato per mancata opposizione (Cass SSUU9479/2023).
Nel caso in commento, in particolare, oggetto di contestazione era la vessatorietà della clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c. presente nella fideiussione posta alla base del titolo per il quale MCC agiva in sede esecutiva. La clausola è infatti tacciabile di abusività, atteso che costituisce una limitazione alla facoltà del Consumatore di opporre eccezioni e dunque certamente una limitazione dei suoi diritti. In questo senso si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Verona, il Tribunale di Treviso, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Firenze e la Corte d’ Appello di Torino e da ultimo la Cassazione nel settembre 2023.
Posta la nullità della deroga all’operatività dell’1957 c.c., rivive conseguentemente la disciplina ordinaria che è contestabile, quindi, anche a MCC (che, nel caso in esame, agiva in surroga della Banca mutuataria senza -però- che alcuno dei due Istituti avesse rispettato il termine semestrale previsto dall’art. 1957c.c.).
Alla luce di ciò, quindi, si conferma la tutela privilegiata del Consumatore e il fatto che le relative eccezioni di nullità delle clausole vessatorie, presenti anche nelle fideiussioni bancarie, possono essere opposte anche a MCC mediante tempestive opposizioni.
Avv. Gladys Castellano
Avv. Paola Avagliano
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